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Trasporto aereo

Prenotazione e tariffe

I voli sono classificabili in voli di linea, previsti dagli orari delle compagnie aeree, e voli "charter", ossia voli a carattere occasionale noleggiati da organizzazioni turistiche.
Viaggiare sui "charter" non comporta particolari problemi di sicurezza, ma espone a maggiori rischi in ordine al rispetto degli orari e può creare problemi in caso di rinuncia, rimborsi, ecc. Inoltre è assai problematico ottenere la riprotezione su voli coincidenti che in generale viene garantita su voli di linea della stessa compagnia.
Mentre i charter sono ordinariamente a classe unica, i voli di linea (non nelle brevi distanze) offrono almeno due classi: Prima (First) e Turistica (Y), e a volte una terza, intermedia, denominata "business" o con altri appellativi scelti dalla Compagnia. La classificazione è legata ai posti e al trattamento a bordo.
Le classi di prenotazione sono invece legate ai livelli tariffari e possono essere molto più numerose in rapporto alle scelte commerciali operate dalle singole compagnie, a loro volta sollecitate dalla concorrenza.
Tariffe particolarmente convenienti sono spesso vincolate a regolamenti particolari che è bene conoscere al momento della prenotazione. Ad esempio, i posti a tariffa agevolata sono quasi sempre in numero limitato; possono essere usufruibili solo se si vola con la medesima compagnia sia all'andata che al ritorno; a volte non è consentito cambiare il volo o la data di ritorno a viaggio iniziato. Talvolta è prevista l'emissione del biglietto (e, quindi, il contestuale pagamento) entro 24/48 ore dalla prenotazione. Possono essere previsti limiti o esclusioni al rimborso in caso di rinuncia al viaggio.
Le prestazioni accessorie offerte in volo (giornali, bevande, pasti, ecc.) sono incluse nel prezzo del biglietto, salvo vini e superalcolici, che sono di norma gratuiti solo sui voli intercontinentali.


Il Regolamento UE n. 2004/261/CE del 11/2/2004
(in GU dell’UE del 17/2/2004, in vigore dal 17/2/2005)

Si tratta di un Regolamento comunitario (come tale direttamente applicabile nell’ordinamento interno degli stati membri senza bisogno di alcun atto di recepimento), che, in materia di trasporto aereo, disciplina i casi di negato imbarco; cancellazione del volo; ritardo nella partenza.
Fermi restando, nel caso di viaggi “tutto compreso”, i diritti dei passeggeri stabiliti dalla Direttiva 90/314/CEE (recepita in Italia con D.Lgs. 111/95), tale regolamento si applica ai passeggeri di voli effettuati da vettori comunitari a condizione che almeno uno degli aeroporti di partenza e di arrivo sia situato nel territorio di uno Stato membro.

Per potersi avvalere dei diritti stabiliti dal Regolamento, il passeggero deve:
1) disporre di una prenotazione confermata o esservi stato trasferito da altro volo per il quale aveva una prenotazione confermata;
2) presentarsi all’accettazione (check-in) all’ora e secondo le modalità indicategli per iscritto, o, i mancanza, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza ufficiale. Ciò non è, tuttavia, necessario nel caso di cancellazione del volo.

Infine, il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.


Overbooking e negato imbarco

L’”overbooking” è un fenomeno legato ad una prassi internazionale diffusa tra le compagnie aeree: poiché, statisticamente, risulta che per ogni tipo di volo si verifica una certa percentuale di rinunce da parte della clientela, le compagnie aeree pongono in vendita un numero di prenotazioni e di biglietti superiore a quello dei posti realmente disponibili, nella misura corrispondente alla percentuale delle rinunce statisticamente rilevate.
Ciò consente alle compagnie di ripartire il costo del volo tra il maggior numero possibile di viaggiatori, evitando di fare lievitare il prezzo del singolo biglietto in previsione di probabili defezioni. Il sistema, però, proprio perchè si basa su dati statistici, non sempre funziona alla perfezione. A volte, infatti, succede che le rinunce siano minori del previsto, e che, pertanto, ad uno o più passeggeri muniti di prenotazione e biglietto, venga negato l’imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni.
Tale prassi, per quanto deprecabile, viene giustificata con la necessità di contenimento del costo del singolo biglietto, ed è espressamente legittimata, e disciplinata, dall’art. 4 del Regolamento UE 2004/261/CE.

Rinuncia volontaria alla prenotazione.
In virtù di tale normativa, in caso di overbooking, la compagnia aerea deve evitare, per quanto possibile, la scelta arbitraria dei passeggeri da escludere: a tal fine deve fare appello a eventuali volontari disposti a rinunciare spontaneamente alla prenotazione in cambio di “benefici” offerti dalla compagnia medesima.
Chi accetta di rinunciare volontariamente alla prenotazione, oltre ai suddetti “benefici”, che rappresentano il “prezzo della rinuncia”, ha comunque diritto di scegliere una fra le seguenti opzioni (art. 8):
a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Negato imbarco a passeggeri non consenzienti.
Se, ciononostante, il problema non si risolve, la compagnia aerea può negare l’imbarco anche a passeggeri non consenzienti.
In tal caso, al passeggero deve essere versato immediatamente un indennizzo (“compensazione pecuniaria”) a norma dell’art. 7:
a) tratte fino a 1500 Km => € 250
b) tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km => € 400
altre tratte tra 1500 e 3500 Km => € 400
c) tratte che non rientrano nei casi (a) e (b) => € 600

I suddetti indennizzi sono ridotti del 50% se viene offerto l’imbarco su volo alternativo con ritardo massimo, rispettivamente, di 2, 3 o 4 ore.

Oltre all’indennizzo immediato, il passeggero non consenziente a cui viene negato l’imbarco ha diritto di scegliere una fra le opzioni indicate dall’art. 8 (come nel caso di rinuncia volontaria):
a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Inoltre, ha diritto, a titolo gratuito, all’assistenza prevista dall’art. 9:
· pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
· sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
· trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.
· due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.


Cancellazione del volo

Nel caso in cui il volo venga cancellato, il passeggero può scegliere una tra le seguenti opzioni (art. 8):
a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Inoltre, ha in ogni caso diritto, a titolo gratuito, a:
· pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
· due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Se poi il nuovo volo è previsto almeno un giorno dopo, il vettore deve anche fornire al passeggero, a titolo gratuito:
· sistemazione in albergo;
· trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.

Infine, il vettore deve corrispondere al passeggero una “compensazione pecuniaria” (cioè un indennizzo) ai sensi dell’art. 7 del Regolamento:
a) tratte fino a 1500 Km => € 250
b) tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km => € 400
altre tratte tra 1500 e 3500 Km => € 400
c) tratte che non rientrano nei casi (a) e (b) => € 600

Tuttavia, la compensazione pecuniaria non è dovuta nei seguenti casi:
a) Se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali e inevitabili anche con l’adozione di tutte le misure del caso, oppure:
b) Se il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo:
· almeno 2 settimane prima;
· almeno 7 giorni prima, con offerta di un volo alternativo con orario di partenza non più di 2 ore prima di quello previsto e arrivo con ritardo inferiore a 4 ore;
· meno di 7 giorni prima, con offerta di un volo alternativo con orario di partenza non più di 1 ora prima di quello previsto e arrivo con ritardo inferiore a 2 ore;

E’ sempre a carico del vettore l’onere della prova sulle cause di cancellazione, sulla loro inevitabilità e sulle informazioni date al passeggero.


Ritardo nella partenza

In caso di ritardo rispetto all'orario di partenza previsto, il vettore aereo operativo è tenuto a garantire ai passeggeri, a titolo gratuito:
· pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
· due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

A tal fine, il ritardo che fa scattare il diritto di assistenza, è quello pari o superiore a:
a) due ore (per tratte fino 1.500 km);
b) tre ore (per tratte intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 km;
c) quattro ore (per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b))


Se il ritardo è di almeno cinque ore, ciascun passeggero ha diritto di scelta fra una delle seguenti opzioni:
a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Se l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno, il vettore deve fornire al passeggero, a titolo gratuito:
· sistemazione in albergo;
· trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.


Se il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (c.d. “pacchetti tutto compreso”), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma in caso di inadempimenti e reclami, l’interlocutore a cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator, che è sempre responsabile verso il viaggiatore, degli inadempimenti dei propri fornitori di servizi, compresi i vettori aerei (vedi Pacchetti turistici).



Il bagaglio

Il bagaglio può essere trasportato senza pagamento di supplemento fino a 20 kg. per persona (30 kg. per la prima classe), ma deve essere registrato ("check-in") e consegnato prima dell'imbarco.
Il "bagaglio a mano" di piccole dimensione (borse 24 ore, ecc.) può essere portato con se in cabina. L'esigenza del check-in e dei controlli di sicurezza prevede un tempo limite di presentazione in aeroporto oltre il quale si rischia di perdere il volo. Tale limite varia da aeroporto a aeroporto, ma in genere non scende sotto i 40 minuti per i voli interni e può salire ai 120 minuti per i voli intercontinentali.
La necessità di consegnare il bagaglio (controllarne l'etichetta di destinazione all'atto del check-in!) comporta talora incresciosi disguidi nella riconsegna a destinazione. E' consigliabile non lasciare nelle valigie denaro, documenti, oggetti di valore.

Smarrimento del bagaglio

In caso di smarrimento del bagaglio, bisogna distinguere tra voli nazionali e voli internazionali, e, inoltre, tra bagaglio registrato al check-in e bagaglio a mano.
Nei voli nazionali, lo smarrimento del bagaglio registrato dà diritto a un risarcimento fino a € 6,20 per Kg, fino a un massimo di € 222,08. Per il bagaglio a mano è previsto un risarcimento fino a €1007,09 a persona
Nei voli internazionali lo smarrimento del bagaglio registrato dà diritto a un risarcimento di 17 DPS (= € 24,00 circa) per Kg, mentre se è smarrito il bagaglio a mano, il risarcimento arriva a 332 DPS (circa € 461,00) a persona.
Nel caso di bagaglio a mano, sia sui voli nazionali che sui voli internazionali, il passeggero può ottenere il risarcimento solo dimostrando la responsabilità della compagnia aerea.
Se il bagaglio registrato contiene cose di valore superiore al risarcimento previsto, è possibile effettuare una “dichiarazione di maggior valore” al momento della registrazione, con pagamento di un supplemento: Così facendo, in caso di smarrimento, sarà risarcito il danno corrispondente al valore dichiarato.

Danni ai passeggeri

Se la compagnia aerea appartiene ad un paese UE, è responsabile per il risarcimento senza limiti massimi. Se la richiesta di risarcimento è inferiore a € 138.800,00 la compagnia non può contestare la richiesta; se è superiore, può contestarla solo dimostrando che il danno non gli è imputabile. Entro 15 gg. deve versare un acconto non inferiore a € 28.820,00.
Se invece si tratta di una compagnia non comunitaria che opera da/per l’UE, essa può non applicare il regolamento europeo, ma deve informarne preventivamente il passeggero, comunicandogli il regime seguito. In tal caso la responsabilità della compagnia è limitata a un risarcimento massimo di € 138.800,00 a passeggero.
Se il danno al passeggero si verifica nel trasporto dalla sala d’imbarco all’aereo, non è responsabile la compagnia aerea, ma il gestore dei servizi a terra.