Strutture ricettive
L’albergo
Le strutture alberghiere sono oggetto di attenzione da parte del legislatore più
sul versante amministrativo che civile: mentre la legge definisce quali sono i requisiti
minimi per poter aprire un albergo, quali le autorizzazioni necessarie, gli standard
edilizi e igienico – sanitari, il sistema dei prezzi e di classificazione, elementi
tutti importanti per garantire una tutela al turista, decisamente minore regolamentazione
hanno gli aspetti che riguardano i rapporti tra privati (cioè tra cliente e albergatore)
la cui disciplina principale che si trova nel codice civile riguarda la responsabilità
per le cose che il cliente porta con sé.
Sul primo punto sono da ricordare alcune regole fondamentali:
1) la classificazione (ovvero il numero di stelle attribuite, variabile da uno a
cinque) cambia da Regione a Regione, sulla base di apposite leggi che elencano sia
requisiti minimi che requisiti facoltativi, attenendosi a linee guida comuni in
corso di definizione. In caso di dubbio è perciò opportuno informarsi preventivamente
su quale offerta ci si può attendere da parte di una struttura del livello prescelto
in quella Regione (o Provincia autonoma se si tratta del Trentino Alto Adige).
2) Le dimensioni delle stanze e i requisiti igienico sanitari sono a tutt’oggi definiti
da un regolamento del 1925, in attesa che le nuove leggi regionali dettino norme
più specifiche ed adeguate ai tempi. È fondamentale ricordare che il bagno ad uso
comune deve avere la finestra ed un rivestimento alle pareti per almeno due metri
dal pavimento, mentre quello ad uso esclusivo può essere privo di areazione diretta.
3) Gli albergatori comunicano annualmente alla Provincia territorialmente competente
i prezzi massimi dei servizi offerti, prezzi che devono essere esposti in luogo
visibile nell’atrio dell’albergo ed in ogni stanza. Tali prezzi sono inderogabili
salva la possibilità da parte dell’albergatore, espressamente prevista da alcune
leggi regionali, di pubblicizzare prezzi inferiori a quelli comunicati specificandone
il periodo di validità e le condizioni di applicabilità.
Rispetto alle regole relative al contratto d’albergo, fondamentale è osservare alcune
cautele fin dal momento della prenotazione: è infatti utile far seguire la classica
telefonata da un fax o una lettera in cui si specificano il più possibile le condizioni
pattuite (prezzo, durata del soggiorno, servizi compresi) in modo tale che la prova
scritta non possa dare luogo a dubbi o a malintesi che sarebbe poi difficile provare.
Ciò è tanto più opportuno quando si invia una caparra (in questo caso le pattuizioni
possono eventualmente anche essere specificate nelle “comunicazioni del mittente”
annesse al vaglia o nella causale del bonifico bancario): l’art. 1385 cod. civ.
stabilisce infatti che se è inadempiente chi versa la caparra (in pratica, se il
turista dopo aver prenotato non usufruisce del soggiorno senza giustificato motivo)
l’albergatore può trattenerla a titolo di risarcimento del danno, ma se è l’albergatore
ad essere inadempiente (perché non ha tenuto a disposizione la camera ovvero perché
ha promesso dei servizi che poi risultano inesistenti), il consumatore ha diritto
a ricevere il doppio della somma versata.
Per fare questo è però di fatto indispensabile, come si diceva poc’anzi, che ogni
pattuizione risulti per iscritto, in modo da escludere ogni ambiguità.
1) Diritti e doveri del cliente Durante il soggiorno, il turista ha naturalmente
alcuni diritti ma anche alcuni doveri verso l’albergatore. Tra questi ultimi, il
cliente deve astenersi dal danneggiare la struttura e rispettare il regolamento
interno, anche per non arrecare disturbo agli altri ospiti. Deve inoltre pagare
il prezzo richiesto, potendo soltanto opporsi a quei prezzi che superino i massimi
dichiarati presso la Provincia competente, potendo in tal caso segnalare la cosa
anche alla polizia municipale, all’Ufficio Informazioni Turistiche o direttamente
all’assessorato provinciale al turismo, affinché provvedano a sanzionare l’albergatore.
Tra i diritti del cliente vi è anzitutto quello di essere accettato: secondo il
Regolamento di attuazione al T. U. delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza
chiunque gestisce un pubblico esercizio ha l’obbligo di fornire le proprie prestazioni
a chiunque le richieda e si offra di pagarle. Ciò significa che l’albergatore non
può ad esempio discriminare tra i clienti per la loro condizione (come in rarissimi
ma assai sgradevoli casi è avvenuto a danno di persone disabili) né può allontanare
il cliente o rifiutargli la stanza perché questi intende usufruire di un soggiorno
troppo breve, salvo naturalmente che la struttura sia già al completo o siano attesi
ospiti che hanno prenotato. Solo qualora il cliente sia sprovvisto di documento
di identità l’albergatore non solo può, ma deve rifiutargli la camera. L’albergatore
non può inoltre richiedere tasse di soggiorno, abolite in tutte le Regioni tranne
che nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Infine, l’albergatore non può pretendere
per le telefonate effettuate da un telefono pubblico ubicato all’interno dell’albergo
alcuna maggiorazione sul prezzo della telefonata, ciò che è invece ammissibile per
le chiamate in uscita dalla stanza (qui infatti vi è un telefono privato che passa
per il centralino dell’albergo, che offre in tal modo un servizio ulteriore).
2) La responsabilità per danni o sottrazione delle cose portate in albergo Gli artt.
1783 e seguenti del codice civile stabiliscono che l’albergatore è responsabile
di furti o danneggiamenti che il cliente subisca durante il proprio soggiorno. Tale
responsabilità è anzitutto inderogabile, perché eventuali cartelli di esonero da
responsabilità sono giuridicamente nulli, non hanno cioè nessun valore; essa copre
inoltre sia i furti di cose consegnate in custodia sia di cose detenute in camera,
con l’unica differenza che in questo secondo caso l’albergatore dovrà rimborsare
al massimo una somma pari a cento volte il prezzo giornaliero della camera. Non
vi è perciò nessun obbligo per il cliente di depositare denaro e oggetti preziosi
in cassaforte: egli ha il diritto di farlo (l’albergatore è infatti obbligato a
ricevere in consegna il denaro contante e gli oggetti preziosi dai clienti che lo
richiedano) ma può anche tenere queste cose presso di sé assumendosi il rischio
di vedersi rimborsato solo in parte. Non vi è responsabilità per danni subiti da
animali vivi o dall’auto parcheggiata nei posti riservati all’albergo o per le cose
contenute nell’auto, a meno che non vi sia un vero e proprio garage custodito che
comporta perciò l’assunzione, normalmente dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo,
di un vero e proprio obbligo di custodia da parte dell’albergatore. Quando il cliente
si accorga di aver subito un furto o un danno deve immediatamente farne denuncia
presso la Questura o il comando dei Carabinieri, e consegnarne quindi una copia
all’albergatore informandolo immediatamente di ciò che è successo.
3) La partenza anticipata del cliente Capita talvolta che, per motivi di salute,
famigliari, di lavoro, ecc., il cliente si trovi all’improvviso a dover rinunciare
alla vacanza interrompendola prima della fine del periodo prenotato. Come ci si
regola in questi casi? La Cassazione ritiene che il contratto di albergo sia concluso
e vincolante per entrambe le parti al momento della prenotazione. Ciò significa
che, anche se il cliente non ne usufruisce, è comunque tenuto a mantenere indenne
l’albergatore per i danni che gli possono derivare da una partenza anticipata e
pertanto, a condizione che l’albergatore fornisca la prova che la camera è rimasta
libera, il cliente dovrà pagare anche i giorni non goduti, non potendosi però applicare
la tariffa di pensione completa o mezza pensione (visto che non consuma i pasti
e quindi c’è un risparmio per l’albergatore) ma di solo pernottamento.
Molte Camere di commercio registrano la consuetudine di risolvere queste possibili
controversie attraverso il pagamento di una somma pari a tre giorni di soggiorno:
in questo caso, se l’albergatore riesce a rivendere la camera, chiaramente ottiene
un guadagno, ma se non vi riesce, il guadagno è per il cliente che non dovrà pagare
l’intero soggiorno. Vista la natura transattiva di questo uso, se i giorni non goduti
sono meno di tre l’albergatore non potrà pretendere comunque tre giorni, ma al massimo
il numero di giorni residui non goduti.
Bed & Breakfast
Simile al servizio dell’affittacamere è il bed & breakfast, introdotto di recente
ma già assai diffuso, con cui in alcune stanze di un’unità abitativa residenziale
viene dato alloggio e prima colazione avvalendosi della normale organizzazione familiare,
senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in
forma d’impresa per un numero limitato di giorni ad ospiti paganti. L’attività di
Bed & Brekfast è infatti un’attività saltuaria. Sia per gli affittacamere che
per i Bed & Breakfast vige un regime di pubblicità dei prezzi analogo a quello
alberghiero, mentre le caratteristiche strutturali ed igienico – edilizie dei locali
adibiti all’ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione. Le
singole leggi regionali stabiliscono comunque con maggior precisione i requisiti
e le norme applicabile a queste strutture.
Affittacamere
Il servizio offerto degli affittacamere si articola in strutture composte da un
numero limitato di camere, all’interno di appartamenti ammobiliati adibiti a civile
abitazione, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari
quali pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno
una volta la settimana, fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Gli
affittacamere possono somministrare - limitatamente alle persone alloggiate - alimenti
e bevande.